Il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, deve essere interpretato nel senso che osta all’utilizzo di una polvere ottenuta a partire da sedimenti dell’alga Lithothamnium calcareum puliti, essiccati e macinati, in quanto ingrediente non biologico di origine agricola, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 889/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione 2018/1584, nella trasformazione di alimenti biologici quali bevande a base di soia e di riso, ai fini del loro arricchimento in calcio.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE (sez. III, 29.04.2021, n. 815) la quale ha osservato come il regolamento n. 834/2007 stabilisce norme rigorose per quanto riguarda l’aggiunta di minerali nella produzione di alimenti biologici, atteso che il suo articolo 19, paragrafo 2, lettera b), prevede che i minerali possano essere utilizzati nei prodotti alimentari qualora siano stati previamente oggetto di un’autorizzazione d’uso nella produzione biologica, in ossequi a quanto stabilito all’articolo 21 del suddetto regolamento.
Conformemente dunque all’allegato I del regolamento n. 1925/2006, relativo all’aggiunta agli alimenti di vitamine, minerali e altre sostanze, il calcio costituisce un minerale e proprio sulla base dell’articolo 21 sopra richiamato, la Commissione ha stabilito, all’articolo 27 e nella parte A dell’allegato VIII del regolamento n. 889/2008, l’elenco ristretto delle sostanze che possono essere utilizzate come additivi nella trasformazione dei prodotti alimentari biologici, ai fini dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 834/2007. Sebbene tale parte dell’allegato VIII classifichi in tale elenco il carbonato di calcio tra gli additivi alimentari, essa precisa che non può essere utilizzato per arricchire prodotti in calcio.
Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008 prevede che l’impiego dei minerali è autorizzato in prodotti alimentari di consumo normale purché siano rispettate le seguenti condizioni alternative. In primo luogo che sia «direttamente previsto per legge», cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell’Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell’Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano affatto essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se i minerali non vengono aggiunti. In secondo luogo, per quanto concerne gli alimenti immessi sul mercato come alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all’alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori, l’utilizzo dei minerali deve essere previsto dalla normativa dell’Unione relativa agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, relativa agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, o riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.
Nel caso oggetto di giudizio la Corte ha appunto osservato la carenza di elementi idonei a ricondurre la fattispecie in esame ad una norma del diritto nazionale o del diritto dell’Unione che imponga l’aggiunta di calcio negli alimenti biologici di cui trattasi, vale a dire bevande a base di riso e di soia, affinché queste ultime possano essere commercializzate.
Ne consegue che l’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 21 del regolamento n. 834/2007, in combinato disposto con l’articolo 27 e con l’allegato VIII del regolamento n. 889/2008, vietano l’aggiunta del calcio nella trasformazione di alimenti biologici come le bevande a base di riso e di soia ai fini del loro arricchimento in calcio.