In tema di tutela del consumatore la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 27266 del 24.10.2019, ha chiarito che per i prodotti ortofrutticoli l’esclusione dell’obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione si riferisce solo a quelli “freschi”, ovvero che non abbiano subito tagli o trattamenti analoghi (il caso in esame ha riguardato la vendita di verdura del tipo ‘puntarelle’, le quali costituiscono solo una parte del cespo della catalogna per cui l’inevitabile taglio a cui sono assoggettate per essere vendute fa scattare l’obbligo dell’indicazione del termine minimo di conservazione sulla confezione).
L’azienda venditrice proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione notificata dalla Azienda Tutela della Salute in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 3, comma 1, lett. d), per aver immesso in commercio una confezione di “puntarelle” priva di indicazione del termine minimo di conservazione.
La ricorrente sosteneva, in particolare, che le puntarelle non rientrano nella categoria di “prodotto preconfezionato” ma dovrebbero piuttosto essere considerate un prodotto alimentare ortofrutticolo fresco, con conseguente esclusione dell’obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione (T.M.C.) sulla confezione.
La suddetta opposizione, per come motivata, veniva però respinta dal Tribunale adito.
L’azienda soccombente impugnava la sentenza di primo grado ma la Corte di Appello rigettava parimenti il gravame.
Pertanto veniva proposto ricorso per Cassazione con cui l’azienda lamentava violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 3, comma 1, lett. d) e D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 10, comma 5, lett. a), nonché della L. n. 689 del 1981, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente considerato le puntarelle come un prodotto preconfezionato, mentre avrebbe dovuto ritenerle piuttosto un prodotto ortofrutticolo fresco non sbucciato, tagliato o soggetto ad analogo trattamento per il quale, appunto, il D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 10 esclude espressamente l’obbligo di indicazione del T.M.C. sulla confezione.
La Cassazione, ricalcando le motivazioni rese dalla Corte territoriale, riteneva la doglianza infondata e dunque rigettava il ricorso, esplicitando come l’esclusione dell’obbligo di indicazione del T.M.C. sulla confezione, prevista dall’arti del D.Lgs. n. 109 del 1992, si riferisce soltanto ai prodotti “… ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi. La Corte di Appello aveva ritenuto il prodotto ortofrutticolo in oggetto (costituito dal “germoglio tagliato dalla cima del cespo della catalogna” e sottoposto a trattamento di lavaggio) ricompreso nell’ambito dei prodotti freschi trattati, e pertanto assoggettate all’obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione.
A parere della Suprema Corte, dunque, risulta decisivo l’assunto secondo cui le puntarelle, costituendo soltanto una parte (in particolare, quella apicale) del cespo della cicoria catalogna, per essere messe in vendita in quanto tali devono necessariamente essere separate dal resto del predetto cespo, e quindi subire un trattamento di taglio.
Ribadisce infatti la Corte che la normativa di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992 è finalizzata ad assicurare la tutela del consumatore mediante la previsione dell’obbligo di indicazione del T.M.C. sulle confezioni di tutti i prodotti alimentari che abbiano subito trattamenti prima della vendita, inclusi quelli ortofrutticoli freschi che siano stati assoggettati a taglio, sbucciatura o trattamenti analoghi.