La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 2438 del 22.1.2018, ha stabilito che l’etichettatura e le indicazioni sulle modalità di realizzazione dei prodotti alimentari sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore e devono essere effettuate in modo da non indurre in errore l’acquirente (nel caso di specie ingenerando l’erronea convinzione che il prodotto derivi da agricoltura biologica).
Con ricorso ex art. 22 L n. 689/1981 due società produttrici si rivolgevano al Tribunale di Firenze chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione con la quale la Regione Toscana aveva intimato il pagamento di sanzione amministrativa, per violazione all’art. 2, sanzionata dal successivo art. 18 c. 1, del D.Lgs. 27-01-1992 n. 109.
Il provvedimento traeva origine dal controllo dei funzionari dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi – Ufficio di Firenze, (ICCQPA), che durante una ispezione avevano rinvenuto su scaffale di vendita, una bottiglia di Olio extravergine di oliva recante l’ etichetta la dicitura “BIOGENESI I CONDIMENTI”; successivamente il personale dell’ICCQPA, Ufficio di Firenze, si recava presso lo stabilimento di confezionamento del prodotto, e nel corso dell’ispezione rinveniva nel magazzino una partita di olio extravergine di oliva “BIOGENESI” e disponeva il sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 13 della legge 689/81, lotto successivamente dissequestrato a condizione che sull’etichetta venisse aggiunta la dicitura non da agricoltura biologica. Nell’ispezione avevano altresì rinvenuto altre bottiglie di olio sulla cui etichetta era stata aggiunta la dicitura, nel corpo del dispositivo prodotto, non da agricoltura biologica.
Il Tribunale ha ritenuto accertata l’illecita etichettatura delle bottiglie di olio, recanti la dicitura “biogenesi”, come sicuramente rientrante tra quelle vietate e sanzionate dal D.Lgs. 109/92 agli articoli 2 e 18, comma 1, e sussistenti, per l’erogazione della sanzione, l’ elemento soggettivo, in quanto era irrilevante che in altre regioni le Amministrazioni non erano intervenute per censurare la condotta commerciale e l’elemento oggettivo era integrato dall’uso del termine ” biogenesi” evocativo dell’origine dell’olio da agricoltura biologica.
Avverso la statuizione le due società hanno proposto appello al fine di veder riformata la sentenza medesima.
La Corte, conformemente a quanto deciso con l’impugnata sentenza, ritiene che l’utilizzo del marchio di denominazione del prodotto “biogenesi” apposto sulle bottiglie di olio, evochi nell’acquirente l’origine dell’olio da agricoltura biologica.
L’etichettatura e le modalità di realizzazione di tali prodotti sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore e devono essere effettuate le stesse in modo da “non indurre in errore l’acquirente”.
Il termine “biogenesi” derivante dal greco bios, che vuol dire vita, e genesis che significa origine, rimanda chiaramente sia al concetto di origine e sviluppo di un organismo vivente, sia ai metodi di produzione da agricoltura biologica, come deve ritenersi sia anche per altri termini assimilabili (es. “bioagricoltura”).
Il D.Lgs. 109/92, in attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE relative all’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, all’art. 2 (pubblicità) dispone “L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso “.
L’ espressione “biogenesi” rientra, quindi, fra quelle indicazioni di qualità contemplate dall’art. 2 e la cui violazione è sanzionata dall’art. 181 comma del D.Lgs. 109/92.
La rilevata mancanza di una dicitura sull’etichetta che chiarisse o indicasse che il prodotto non proveniva da agricoltura biologica, legittima l’erogazione della sanzione per violazione del regolamento CEE 2092/91, poi sostituito dal Reg. 834/2007.